Articoli

Non vi è responsabilità professionale per mancato reperimento di precedenti autorizzativi da parte dell’Amministrazione. Lo studio legale dell’Avvocato Fabrizio Fabbri ha patrocinato un importante studio di architetti costretto ad agire in giudizio per il pagamento dei propri compensi professionali. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 950 del 2021 (GI Dott. V. Vecchietti), ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rigettando la domanda degli opponenti. È stato affermato il principio giuridico di libertà di scelta professionale discrezionale, in quanto tale opinabile, rispetto alla quale non può prospettarsi alcuna responsabilità (Cass. Civ. Sez. 3 n. 11906 del 10.06.2016). E’ stata inoltre dichiarata l’assenza di responsabilità per mancato reperimento di precedenti autorizzativi presso l’amministrazione comunale poiché, si è detto, trattandosi di attività di natura ricognitiva, il professionista non assume alcuna responsabilità su ricerche rientranti nella sfera di pertinenza dell’amministrazione sulle quali egli non può svolgere alcun controllo e/o neppure intervenire (cfr. circolare regionale 7 agosto 2003n. 4174).