La Cass. Civ., Sez. 2 con Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 ha ribadito un principio, peraltro già noto.
Nei rapporti fra venditore e compratore le spese condominiali per l’esecuzione di lavori riguardanti innovazioni, straordinaria manutenzione, o ristrutturazione gravano su chi era proprietario al momento della delibera. E ciò indipendentemente dal fatto che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite in epoca successiva alla compravendita. In questo caso l’acquirente ha diritto di rivolgersi al venditore per ottenere il recupero di quanto eventualmente anticipato al condominio ex art. 63 disp. att. c.c. Eventuali patti interni fra venditore e compratore (sempre possibili ) non sono opponibili al condominio ma rivestono efficacia esclusivamente fra i due stipulanti.
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