Il Tribunale di Forlì, accogliendo la domanda perorata da questo studio, in difesa di un istituto di credito ha affermato, in linea con precedenti decisioni giurisprudenziale, che il finanziamento volto a ridurre passività pregresse è lecito poiché lecita ne è la stessa causa (Cass. Civ. 19282/2014). Il mutuo fondiario disciplinata dall’articolo 38 TUB infatti, presuppone i seguenti elementi essenziali: un prestito a medio-lungo termine, una garanzia ipotecaria di primo grado su immobili, e un rapporto fra somma erogata e valore del bene dato in garanzia, senza alcuno scopo ulteriore. In ragione di quanto sopra al mutuo fondiario non si applica la disciplina specifica e più stringente del mutuo di scopo poiché, nella prima fattispecie, non sussiste una pattuizione “finalistica che assuma rilievo eziologico“. Il mutuo fondiario non necessita che le somme erogate siano destinate ad una specifica finalità a cui possa essere, in ipotesi, tenuto il mutuatario, né occorre che l’istituto mutuante controlli l’utilizzazione che viene fatta del denaro dato in prestito, rimanendo il contratto, più semplicemente, caratterizzato dalla concessione della garanzia ipotecaria a tutela dell’erogazione (Cass. 9511/07 Cass. 4792/12). È stata pertanto rigettata la domanda di nullità dei contratti di mutuo e accolta la richiesta di pagamento formulata – in prima battuta con decreto ingiuntivo di poi opposto – da parte dell’istituto di credito difeso da questo studio.

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