I limiti indicati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 vanno interpretati come limite minimodella condotta da tenere ben potendo, nella valutazione del singolo caso, ed in ipotesi di rispetto dei detti parametri configurasi ugualmente una lesione della tollerabilità che la legge tende a preservare.
Tribunale Brindisi, 19 dicembre 2011 – Sez. dist. Ostuni – Est. Natali.