La prima Sezione della Suprema Corte, con sentenza 06 Luglio 2022, n. 28232, pubblicata il 19/11/2022, ribadisce il preciso operare della postergazione ex articolo 2467 c.c. a tutela dei creditori sociali. Ciò indipendentemente dalla volontà espressa dalla società, o dal socio, o dalle vicende in virtù delle quali in capo allo stesso sorge il diritto alla liquidazione della quota. In buona sostanza, la postergazione prevista dallo statuto civile, all’articolo 2467 c.c. sussiste, e continua a operare (qualora il finanziamento sia stato erogato in una situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società) fino a quando tale esigenza non venga meno, a seguito del superamento delle criticità patrimoniali e finanziarie dello stesso ente. In tale situazione, superate le difficoltà, il credito restitutorio del socio ritorna pienamente esigibile anche qualora non siano stati adempiuti altri, ordinari, debiti sociali.
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