Proposta d’acquisto e diritto alla provvigione del mediatore
Afferma la Corte nella sentenza di cui sopra, che è da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell’affare.
Nella vicenda esaminata, ove vengono considerati aspetti più articolati e specifici, si afferma questo principio che, così massimato, potrebbe dare adito ad incertezze nel considerare, in ipotesi assai diffuse nella prassi di proposta accettata in conformità, che l’affare non si sia concluso che quindi non si è maturato il diritto alla provvigione.
In realtà la Corte di Cassazione non fa altro che ribadire principi noti consolidati: il diritto alla provvigione nasce sempre e soltanto in presenza di un vincolo giuridico che abiliti le parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio nelle forme di cui all’articolo 2932 codice civile. Quindi sicuramente in ipotesi di proposta accettata in conformità soprattutto qualora sia specificato in tali documenti che al momento dell’accettazione la proposta diventerà a tutti gli effetti contratto preliminare.
In tutte le altre situazioni nelle quali la proposta possa essere considerata solo un atto preparatorio di un successivo negozio programmato, un preliminare di preliminare una minuta di preliminare, nella quale vengono evidenziati solo impegni di massima con obbligo per le parti di incontrarsi davanti al notaio per la successiva stipula di un vero proprio contratto preliminare, si può ritenere trovarsi in presenza di una proposta che non possa essere ritenuta sufficiente per agire giudizialmente in forma specifica. Del pari, i medesimi limiti incontrano, una proposta non accettata o altri accordi più generici subordinati ad eventi futuri ed incerti.
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