Il contratto monofirma è quel negozio sottoscritto in possesso di un contraente ma firmato solamente dall’altro. Il problema si pone principalmente qualora il possessore, confidando nel fatto che il possesso equivale alla sottoscrizione, produca o utilizzi il documento ritenendo che la produzione in giudizio della scrittura contenente un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam da parte di chi non l’ha sottoscritta, così come ogni altra manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante a condizione, ovviamente, che il soggetto che effettua la produzione la produzione non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduto.
Nel 2016 la sentenza 24/03/2016, n. 5919 in contrasto con il precedente orientamento, ha sostanzialmente ricondotto la validità del documento al momento della sola produzione in giudizio dello stesso, precisando che tale eventuale produzione in giudizio del contratto sottoscritto dall’altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi ex nunc, cioè senza efficacia retroattiva ma solo da qual momento in poi, e non ex tunc.
In conseguenza di ciò, e con riferimento per esempio ai contratti bancari, la conseguenza che ne deriva è che le operazioni eseguite precedentemente al perfezionamento del contratto (o, nel caso di contratti di conto corrente, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto) sono nulli proprio perché avvenuti in virtù di un accordo che, invece non era all’epoca esistente.
Concetto ribadito anche recentemente da Cass. 03/01/2017, n. 36, anche questa con riferimento a contratti bancari.
La Cote di Cassazione Civile, sez. I, con ordinanza 27/04/2017 n° 10447 ha rimesso al primo Presidente la questione di particolare importanza, relativa alla valutazione dell’obbligatorietà o meno della sottoscrizione dell’intermediario finanziario sul contratto di investimento, accanto a quella dell’investitore. Attendiamo la decisione.