Accade spesso che, in materia di contratti bancari, vuoi che si tratti di conto corrente vuoi di deposito, vi siano più cointestatari uno dei quali, durante l’esecuzione del rapporto, passi a miglior vita.
In tali situazioni emerge la necessità di disciplinare le sorti delle somme depositate presso l’Istituto di credito e, in particolare, sia di quelle facenti capo agli altri cointestatari, sia di quelle facenti capo al de cuius.
Se per quanto riguarda le quote dei cointestatari, è pacifico che essi possano rivendicare quanto di loro rispettiva spettanza, in virtù di una presunzione di comproprietà data, appunto, dalla cointestazione, maggiori problemi sorgono invece per la quota caduta in successione, in particolar modo se gli eredi siano più di uno ed è in conflitto fra loro.
In questa situazione, infatti, difficilmente si potrà giungere ad una firma congiunta e pacifica su di un documento di quietanza solitamente predisposto dall’Istituto di credito in quanto le parti, impegnate a rivendicare l’una contro l’altra pretese contrastanti, tenteranno ognuna di domandare il pagamento dell’intero a proprio favore.
In queste situazioni uno solo, oppure tutti i soggetti coinvolti, potrebbero anche formalizzare un’opposizione all’Istituto depositario, diffidandolo dal pagare agli altri le somme cadute in successione.
Ci si domanda perciò se, in queste situazioni, ed in presenza di specifica e formale opposizione, la banca possa pagare con effetti liberatori ed esonero di sua responsabilità ad uno dei coeredi l’intera somma o anche solo quella di sua “presunta” spettanza, oppure debba pretendere un concorso di tutti i cointestatari.
La risposta è data dall’art. 9 commi 3 e 4 delle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, allegato A alla circolare dell’ABI del 15 febbraio 2005, n. LG/000906 ove si afferma: “Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace [comma 3°]. Nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata [comma 4°]” in virtù della quale è pacifica la necessità di una ad operatività congiunta da parte di tutti i coeredi.
Le somme, infatti, cadono automaticamente in comunione ereditaria (Cassazione civile sez. un., 28/11/2007, n.24657) per la gestione della quale è necessaria una firma congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti. Oltre alla giurisprudenza, confermano la necessità di un’operatività congiunta su somme cadute in successione, in caso di opposizione da parte di uno dei coeredi ABF Bologna 30 novembre 2020 numero 21470 e ABF ROMA 5 aprile 2021 numero 9023 osservando che, spesso, tale disciplina deriva direttamente dalle norme contrattuali sottoscritte fra cliente e d’istituto di credito.
Da segnalare che qualora gli eredi abbiano già intrapreso una lite avanti l’autorità giudiziaria ordinaria il ricorso all’arbitro bancario finanziario, in presenza di una tale litispendenza, è addirittura improcedibile ABF ROMA 20 agosto 2020 numero 14608.