Cass. pen., sez. VI, ud. 27 aprile 2022 (dep. 27 luglio 2022), n. 29926 Presidente Costanzo – Relatore Riccio.
Esiste un rimedio penale fornito dall’articolo 570 c.p. nei confronti del genitore che omette di occuparsi materialmente o moralmente dei figli. Infatti, come afferma la sentenza, in presenza dei presupposti costituiti da un lato, dallo stato di bisogno, presunto per legge, dei figli minori, e, dall’altro, dalla sussistenza della capacità di adempiere dell’obbligato, disinteressarsi della prole può configurare una condotta delittuosa. La fattispecie esaminata dalla Corte riguarda un padre accusato di essersi disinteressato della crescita dei propri figli in ragione della sporadicità con cui li aveva frequentati. Da ciò una violazione di quanto prescritto dal detto art. 570 comma 1 c.p. il quale impone doveri di assistenza morale tesa a salvaguardare lo sviluppo armonico della personalità del minore.
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