Il Tribunale di Forlì, accogliendo la domanda perorata da questo studio, in difesa di un istituto di credito ha affermato, in linea con precedenti decisioni giurisprudenziale, che il finanziamento volto a ridurre passività pregresse è lecito poiché lecita ne è la stessa causa (Cass. Civ. 19282/2014). Il mutuo fondiario disciplinata dall’articolo 38 TUB infatti, presuppone i seguenti elementi essenziali: un prestito a medio-lungo termine, una garanzia ipotecaria di primo grado su immobili, e un rapporto fra somma erogata e valore del bene dato in garanzia, senza alcuno scopo ulteriore. In ragione di quanto sopra al mutuo fondiario non si applica la disciplina specifica e più stringente del mutuo di scopo poiché, nella prima fattispecie, non sussiste una pattuizione “finalistica che assuma rilievo eziologico“. Il mutuo fondiario non necessita che le somme erogate siano destinate ad una specifica finalità a cui possa essere, in ipotesi, tenuto il mutuatario, né occorre che l’istituto mutuante controlli l’utilizzazione che viene fatta del denaro dato in prestito, rimanendo il contratto, più semplicemente, caratterizzato dalla concessione della garanzia ipotecaria a tutela dell’erogazione (Cass. 9511/07 Cass. 4792/12). È stata pertanto rigettata la domanda di nullità dei contratti di mutuo e accolta la richiesta di pagamento formulata – in prima battuta con decreto ingiuntivo di poi opposto – da parte dell’istituto di credito difeso da questo studio.
La prima Sezione della Suprema Corte, con sentenza 06 Luglio 2022, n. 28232, pubblicata il 19/11/2022, ribadisce il preciso operare della postergazione ex articolo 2467 c.c. a tutela dei creditori sociali. Ciò indipendentemente dalla volontà espressa dalla società, o dal socio, o dalle vicende in virtù delle quali in capo allo stesso sorge il diritto alla liquidazione della quota. In buona sostanza, la postergazione prevista dallo statuto civile, all’articolo 2467 c.c. sussiste, e continua a operare (qualora il finanziamento sia stato erogato in una situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società) fino a quando tale esigenza non venga meno, a seguito del superamento delle criticità patrimoniali e finanziarie dello stesso ente. In tale situazione, superate le difficoltà, il credito restitutorio del socio ritorna pienamente esigibile anche qualora non siano stati adempiuti altri, ordinari, debiti sociali.
Cass. pen., sez. VI, ud. 27 aprile 2022 (dep. 27 luglio 2022), n. 29926 Presidente Costanzo – Relatore Riccio.
Esiste un rimedio penale fornito dall’articolo 570 c.p. nei confronti del genitore che omette di occuparsi materialmente o moralmente dei figli. Infatti, come afferma la sentenza, in presenza dei presupposti costituiti da un lato, dallo stato di bisogno, presunto per legge, dei figli minori, e, dall’altro, dalla sussistenza della capacità di adempiere dell’obbligato, disinteressarsi della prole può configurare una condotta delittuosa. La fattispecie esaminata dalla Corte riguarda un padre accusato di essersi disinteressato della crescita dei propri figli in ragione della sporadicità con cui li aveva frequentati. Da ciò una violazione di quanto prescritto dal detto art. 570 comma 1 c.p. il quale impone doveri di assistenza morale tesa a salvaguardare lo sviluppo armonico della personalità del minore.
Non vi è responsabilità professionale per mancato reperimento di precedenti autorizzativi da parte dell’Amministrazione. Lo studio legale dell’Avvocato Fabrizio Fabbri ha patrocinato un importante studio di architetti costretto ad agire in giudizio per il pagamento dei propri compensi professionali. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 950 del 2021 (GI Dott. V. Vecchietti), ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rigettando la domanda degli opponenti. È stato affermato il principio giuridico di libertà di scelta professionale discrezionale, in quanto tale opinabile, rispetto alla quale non può prospettarsi alcuna responsabilità (Cass. Civ. Sez. 3 n. 11906 del 10.06.2016). E’ stata inoltre dichiarata l’assenza di responsabilità per mancato reperimento di precedenti autorizzativi presso l’amministrazione comunale poiché, si è detto, trattandosi di attività di natura ricognitiva, il professionista non assume alcuna responsabilità su ricerche rientranti nella sfera di pertinenza dell’amministrazione sulle quali egli non può svolgere alcun controllo e/o neppure intervenire (cfr. circolare regionale 7 agosto 2003n. 4174).
La Corte Costituzionale ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la
tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive
relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i
giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione
generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 16 giugno 2021, n. 17058
Normalmente il venditore risponde per i vizi della cosa venduta a meno che essi non fossero presenti e palesi al momento dell’acquisto e, perciò, siano stati dallo stesso accettati. La sentenza sopra richiamata, però, in caso di immobile vetusto, pone a carico dell’acquirente un onere di diligenza consistente nell’imporre di verificare se non i veri e propri vizi, quantomeno le cause della loro possibile verificazione. La garanzia ex art. 1490 c.c. sarebbe pertanto esclusa tutte le volte in cui a norma dell’art. 1491 c.c. il vizio era facilmente riconoscibile e sempre salvo che il venditore non abbia espressamente dichiarato che la cosa ne era immune . In pratica, secondo la Cassazione, chi acquista un immobile di non recente costruzione all’onere di verificare con cura le condizioni di manutenzione al fine di individuare l’esistenza di vizi ” facilmente conoscibili“. L’apprezzamento va ovviamente fatto con riferimento al caso concreto laddove, oltre ad una costruzione risalente nel tempo, vi era stata una riduzione del prezzo proprio per le condizioni dell’immobile e dello stabile in generale. Occorrerà poi differenziare le caratteristiche intrinseche dell’immobile, che determinano vizi compatibili con uno stato di vetustà, da veri e propri difetti che esulano, invece da una costruzione vecchia di decenni e, pertanto, rappresentano un deficit dell’immobile indipendentemente dalle tecniche costruttive applicate.
La Cass. Civ., Sez. 2 con Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 ha ribadito un principio, peraltro già noto.
Nei rapporti fra venditore e compratore le spese condominiali per l’esecuzione di lavori riguardanti innovazioni, straordinaria manutenzione, o ristrutturazione gravano su chi era proprietario al momento della delibera. E ciò indipendentemente dal fatto che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite in epoca successiva alla compravendita. In questo caso l’acquirente ha diritto di rivolgersi al venditore per ottenere il recupero di quanto eventualmente anticipato al condominio ex art. 63 disp. att. c.c. Eventuali patti interni fra venditore e compratore (sempre possibili ) non sono opponibili al condominio ma rivestono efficacia esclusivamente fra i due stipulanti.
Il medico specializzando è responsabile del reato di lesioni qualora, pur essendo consapevole di non essere in grado di svolgere la prestazione anziché rifiutarsi compie l’atto. Lo afferma Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 6981/12; depositata il 22 febbraio
Responsabilità del medico
L’Avvocato Fabbri ha recentemente partecipato ad un corso di aggiornamento avente ad oggetto “la responsabilità del medico e della struttura sanitaria: cosa cambia e nuovi orientamenti giurisprudenziali” tenuto dal Dott. Chindemi consigliere di Corte di Cassazione. Durante il corso sono stati esaminati ed approfonditi i più peculiari aspetti della responsabilità medica contestualizzandoli nel rispetto della evoluzione giurisprudenziale e normativa. Ciò al fine di poter offrire alla propria clientela una consulenza ed un servizio sempre aggiornato ed al passo con i tempi.