Se cadi sul ghiaccio o sulla neve (ma il concetto è applicabile in linea generale ad ogni incidente dovuto ad insidia presente sul percorso) occorre indagare se vi possa essere responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. Sia che si tratti di privati (e quindi anche condomini, oppure negozi) si di enti pubblici, sussiste l’onere di predisporre tutti gli accorgimenti possibili per evitare che il bene (marciapiede, strada, portico etc.) costituisca un pericolo per la collettività e, quindi, per chi vi transita.
La colpa del custode si presume, vale a dire: non è il danneggiato a dover provare che l’insidia era pericolosa per la sua incolumità bensì diventa onere del “custode” dimostrare che il fatto è avvenuto per un “caso fortuito”; concetto bifronte questo, nel quale rientra sia un fattore esterno e imprevedibile, sia la condotta della vittima che, per esempio, potrebbe essersi procurata il danno per mera disattenzione o imprudenza.
Venendo alla neve e al maltempo: difficilmente il custode – passato il tempo strettamente necessario a provvedere – potrà andare esente da responsabilità se la situazione era da lui prevedibile e immaginabile con (largo) anticipo (come recentemente accaduto con le previsioni atmosferiche che avevano annunciato da giorni le abbondanti nevicate).
Quindi, trascorso un periodo corrispondente al tempo strettamente necessario per intervenire – all’interno del quale, non essendoci condotta esigibile – non vi potrà essere rimprovero avente giuridica rilevanza, l’atteggiamento del custode non sarà giustificabile verso la vittima se egli ben avrebbe potuto prevedere e evitare (spargendo o facendo spargere del sale, per esempio, sui marciapiedi, sulle rampe e sulle aree di transito) il ghiaccio oppure ciò che ha provocato la caduta.
Fa da contraltare a quanto appena detto, anche l’analisi della condotta dello stesso danneggiato al quale è imposto di non affrontare “temerariamente” condizioni avverse. Una passeggiata sul ghiaccio (ben visibile), e con -10°, da parte di un’anziana signora, con borsa della spesa a seguito, sarà perciò difficilmente invocabile a titolo di responsabilità dalla malcapitata, soprattutto se, qualche metro più in là, vi era per esempio un transito libero e senza pericolo. Di converso potrà fondare responsabilità del custode una caduta su di una lastra presente da giorni, coperta da neve, magari sulla quale altri sono caduti il giorno prima, costituente unico punto di transito.
Come sempre, ogni problema necessita della sua specifica soluzione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9294 del 2018, pare in qualche modo fare un passo indietro rispetto al principio recentemente affermato nel 2017, circa le modalità di determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge “economicamente più debole” (Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017 secondo la quale l’assegno non deve essere più determinato in base al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio, ma in ragione «dell’indipendenza o autosufficienza economica» dell’ex coniuge che lo richiede.
Il focus quindi, con questa decisione, torna a considerare la disparità dei redditi (o anche solo delle capacità di reddito) dei due coniugi per giungere a valutare l’assegno in ragione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Prendendo le mosse da un caso nel quale il marito, avendo avuto una drastica riduzione del suo reddito, ed un altro figlio da mantenere, domandava ridursi l’assegno liquidato a titolo di contributo al mantenimento della moglie, pari a € 1000, nonostante l’ex coniuge fosse percettrice di reddito da lavoro dipendente (tanto da poter fruire di una donna delle pulizie per qualche ora alla settimana) e avesse ricevuto l’assegnazione della casa familiare, la suprema Corte, nell’ordinanza 9294 del 2018, afferma che, proprio in ragione dell’eccessiva differenza, in termini economici, fra i redditi dei due coniugi (il marito “al di là di quanto formalmente dichiarato al fisco” è stato considerato titolare di notevole capacità reddituale essendo commercialista da oltre vent’anni nonché docente in corsi di formazione) fosse da confermare l’assegno a favore della moglie, e rigettare la richiesta del marito

Lo studio si occupa di richiedere, ed ottenere (in presenza di presupposti), il risarcimento del danno in ipotesi di gravi infortuni sul lavoro.
In queste situazioni, qualora vi sia la responsabilità del datore di lavoro (solitamente assicurato) o di un soggetto terzo (spesso anch’egli assicurato), la differenza fra quanto corrisposto da INAIL per danni patrimoniali e non, e quanto effettivamente subito dal lavoratore infortunato può essere oggetto di risarcimento.
In questa prospettiva occorre pertanto valutare le conseguenze biologiche e patrimoniali dell’incidente e poi ricavare, per differenza, appunto, sottraendo l’indennizzo INAIL, l’importo residuale ancora a favore del lavoratore.

https://www.altalex.com/documents/news/2016/09/01/danno-differenziale-le-linee-guida-della-cassazione