Responsabilità del sanitario specializzando
Il medico specializzando è responsabile del reato di lesioni
Questo autore deve ancora scrivere la sua biografia.Nel frattempo lasciaci dire che siamo orgogliosi michele dei contributi e 28 voci.
Il medico specializzando è responsabile del reato di lesioni
Niente canone per smartphone, tablet e pc a favore della RAI
L’Avvocato Fabbri ha recentemente partecipato ad un corso di aggiornamento avente ad oggetto “la responsabilità del medico e della struttura sanitaria: cosa cambia e nuovi orientamenti giurisprudenziali”
Qualcuno opina sia possibile sostenere una responsabilità extracontrattuale della struttura basandola su di una interpretazione dell’art. 3 comma 1 del decreto Balduzzi (legge n. 189 del 2012) laddove esso, affermando che in ambito penale il medico non risponde penalmente per colpa lieve, pur rimanendo fermi gli obblighi risarcitori di cui all’ articolo 2043 del codice civile, determinerebbe per ciò solo un riconoscimento, in sede civile, della sola responsabilità aquiliana.
A volte nella prassi, principalmente quando non ci si affida ad operatori esperti, si suole riportare nel contratto di compravendita di un bene mobile o immobile l’espressione “visto e piaciuto” riferita al bene oggetto di trasferimento. Ciò principalmente con l’intenzione di escludere, un domani, qualsivoglia garanzia per vizi.
Il nuovo criterio dell’«indipendenza» o «autosufficienza economica» dell’ex coniuge che chiede l’assegno non si applica ai figli i quali hanno diritto a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godevano durante il matrimonio.
Il contratto monofirma è quel negozio sottoscritto in possesso di un contraente ma firmato solamente dall’altro.
È stato sostenuto dalla giurisprudenza di merito che in ipotesi di semplice recesso ad nutum del sub agente non sarebbe dovuta allo stesso alcuna indennità di cessazione del rapporto poiché l’articolo 17 dell’AEC del 1986 non la contempla espressamente.
Non è reato affittare a prezzo di mercato un appartamento ad una prostituta. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7076; depositata il 23 febbraio.
I limiti indicati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 vanno interpretati come limite minimodella condotta da tenere ben potendo, nella valutazione del singolo caso, ed in ipotesi di rispetto dei detti parametri configurasi ugualmente una lesione della tollerabilità che la legge tende a preservare. Tribunale Brindisi, 19 dicembre 2011 – Sez. dist. Ostuni – Est. Natali.
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AVVOCATO FABRIZIO FABBRI
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Fabrizio Fabbri è iscritto all’ordine degli avvocati di Forlì Cesena e assicurato con polizza multi rischi del professionista
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