In presenza di un’effettiva diminuzione delle capacità di reddito dovuta all’emergenza Covid-19, può essere richiesta la diminuzione del contributo al mantenimento a favore del coniuge o della prole, rientrando gli effetti della pandemia in corso fra i “fatti notori” a conoscenza del Giudice.
“Ex art. 156 c.c. l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’assegno grava sul coniuge richiedente, che tuttavia non è tenuto a dare dimostrazione specifica e diretta dei presupposti legittimanti il suo diritto, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell’altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l’infondatezza della domanda” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, n. 17136 del 27 agosto 2004).
Tale onere, che assume carattere rigoroso in ipotesi di istanza di modifica delle statuizioni in ordine all’obbligo e alla riduzione dell’assegno di mantenimento già assunte dal presidente, in via d’urgenza, e dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separazione, può trovare un contemperamento nel cd. “fatto notorio” ex art. 115 c.p.c., istituto cui è possibile ricorrere con riferimento al fattore dalla crisi economica derivante dal lungo periodo di chiusura e limitazioni della attività commerciali su base nazionale o regionale per fronteggiare l’emergenza pandemica”.
Tanto precisa, in un interessante articolo apparso su “Il Quotidiano Giuridico” edito online da Walters Kluwer riportante tutta la casistica in materia redatto dal Dottor Nocera Andrea – Magistrato – Corte di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo.
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